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D.M. 14/10/2008 – NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI CENTRI DI TRASFORMAZIONE – CARPENTERIE METALLICHE

In questi ultimi due anni ci siamo specializzati in progetti per carpenterie metalliche per l’ottenimento di :
  • Iscrizione al Servizio Tecnico Centrale come

    Centro di Trasformazione

  • Certificazione ISO 9001
  • Certificazione

    ISO 3834

Ad oggi abbiamo portato a termine una quindicina di progetti anche con fornitura del servizio di coordinatore della saldatura e/o di responsabile del sistema di gestione per la qualità.
Siamo a Vs. disposizione per eventuali richieste di approfondimento e/o sopralluoghi per l’emissione di una offerta dedicata in base alle Vs. effettive necessità.
Ci potete contattare via mail info@apconsulenze.com e/o via telefono 04221626094 e/o via fax 04221622001.
Di seguito Vi illustriamo alcuni dei principali aspetti del Decreto


Il 1° luglio 2009 sono entrate in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) – rif. D.M. 14 gennaio 2008 – che insieme con le istruzioni applicative contenute nella Circolare Ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009 rappresentano l’unica normativa di riferimento per la progettazione.

Le NTC sono organizzate in 12 capitoli e “definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.”

L’entrata in vigore delle NTC comporta, quindi, rinnovati e diversi impegni per tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo edile: progettisti, direttore dei lavori, collaudatori, produttori di materiali e costruttori. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore (compresi quindi gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati) devono essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. La mancanza della certificazione può comportare la non accettazione del materiale da parte del direttore dei lavori oppure successivamente da parte del collaudatore e la eventuale successiva rivalsa del costruttore nei confronti del fornitore. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione di tutta la documentazione, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

È stato, quindi, istituito un principio fondamentale: tutti i prodotti ed i materiali che entrano in un cantiere per realizzare un’opera, devono avere una “carta di identità”, dove sia chiaro chi è il produttore e quali sono le caratteristiche.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
  • identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
  • qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
  • accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
Ma quale deve essere la modalità di qualificazione dei prodotti? Sostanzialmente le nuove NTC elencano tre possibili casi che possono realizzarsi nella pratica:
a) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata; b) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata; c) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati e non ricadenti in una delle tipologie a) o b). Le NTC prevedono tre forme di controllo obbligatorie sugli acciai da costruzione:
  • in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
  • nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
  • di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

Centro di trasformazione

è un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.
I centri di trasformazione dell’acciaio possono ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione.

Requisiti dei centro di trasformazione:
- certificazione UNI EN ISO 9001:2008 - nomina di un Direttore Tecnico di stabilimento - dichiarazione al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (www.cslp.it), certificazione

ISO 3834

per i centri di trasformazione che eseguono saldature.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
  • dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal STC con il logo o il marchio del centro di trasformazione;
  • attestazione circa le prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Inoltre, qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
La stessa documentazione sarà utilizzata dal collaudatore che nel Certificato di collaudo, riporterà gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati nell’ambito di ciascun lotto di spedizione con modalità definite.
Se la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, proviene da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento i controlli. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
I controlli di accettazione effettuati direttamente nel centro di trasformazione sono diversi dal controllo che effettua il centro di trasformazione. I controlli dello stabilimento di trasformazione non sono riferiti ad un cantiere specifico, ma sono controlli interni.
Nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica si definiscono Centri di trasformazione, i centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, i centri di prelavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie e le officine per la produzione di bulloni e chiodi.
Anche in questo caso il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti visti precedentemente.
Sono previste specifiche procedure relativamente ai controlli presso i centri di trasformazione. Per i dettagli si rimanda al Capitolo 11 delle norme tecniche per le costruzioni.
Per quanto riguarda i controlli di accettazione in cantiere sono demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti così come già indicato effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
MARCATURA CE
SECONDO
UNI EN 1090


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